«Al centro la persona e la sua idea di dignità»
Eleonora Martini
il manifesto 17 ottobre 2007
Intervista all'ex garante della privacy Stefano Rodotà: «Bene i giudici della Cassazione, sentenza importante»
I giudici aprono al riconoscimento del testamento biologico senza però escludere altre forme per accertare la volontà del paziente
«Una
sentenza di grande rilievo di cui il legislatore non potrà non tenere conto».
L'ex garante della privacy Stefano Rodotà vuole leggere «con grande attenzione
ogni parola delle 60 pagine» scritte dalla corte di Cassazione. Intanto però
considera alcuni punti molto importanti, anche oltre la pur emblematica vicenda
di Eluana Englaro sul cui caso i «giudici hanno ritenuto non conforme ai
principi di diritto il ragionamento fatto dalla Corte d'Appello di Milano». La
Suprema Corte «rimette al centro la volontà del paziente anche quando non è
espressa in modo testamentario ma viene ricostruita attraverso la sua personalità,
il suo stile di vita, la sua personale idea di dignità». E i giudici hanno
anche detto in modo «limpido» che l'alimentazione e l'idratazione artificiali
con sondino nasograstrico sono da considerarsi «indubbiamente» trattamenti
sanitari. Al punto che la Cassazione riconosce la possibilità di autorizzare la
rimozione anche con l'ausilio della sedazione.
Ecco, questi sono punti sui quali si
dibatte da mesi e che hanno di fatto bloccato in senato l'iter della legge sul
testamento biologico. La Chiesa insiste molto sul fatto che il sondino vada
invece considerato un semplice sostegno vitale, quindi non può essere
rifiutabile.
È una posizione non sostenibile e smentita dalla comunità scientifica
internazionale e anche da una commissione ministeriale nominata da Veronesi
quando era ministro. Ora la Cassazione aggiunge correttamente che in sé l'uso
del sondino nasogastrico non implica accanimento terapeutico, perché non è
detto che ciò sia vero sempre.
Infatti i giudici riconoscono la
centralità della personalità del paziente, del suo stile di vita, dei suoi
convincimenti personali, in sostanza della sua personale idea di dignità.
Questa è una novità?
È una novità che però non fa altro che recepire correttamente l'indicazione
costituzionale dell'articolo 32 che è come diceva Calamandrei una norma
presbite, con la capacità cioè di guardare lontano. Quell'articolo stabilisce
che in nessun caso la legge può imporre trattamenti che siano in contrasto con
il rispetto della persona umana. Neppure all'unanimità il legislatore potrebbe
prevalere sulla volontà del paziente. Qualcosa che si riassume nell'autonomia
della persona e nel rispetto della sua dignità.
Allora quali scenari apre la
sentenza?
Apre al riconoscimento pieno del testamento biologico. Perché la Cassazione ci
dice che già oggi, anche senza un atto formalizzato come le dichiarazioni
anticipate di fine vita, è sempre possibile ricostruire attraverso gli stili di
vita e la personalità del paziente che si trova in uno stato vegetativo
permanente, la sua volontà di non accettare questo tipo di trattamento. A
maggior ragione quindi deve essere accettata una linea legislativa che leghi
questa scelta a un atto testamentario volontario.
La corte insomma va oltre,
riconoscendo la volontà pregressa del paziente anche quando non è espressa in
modo esplicito.
Sì, e la legge sul testamento biologico rispetto a questo corretto
ragionamento potrebbe assumere un valore restrittivo e ammettere che si possa
interrompere il trattamento soltanto se l'interessato ha esplicitamente
manifestato questa volontà in un documento. Insomma questa lettura della
Cassazione dà ragione a quanti come me hanno sempre pensato che - sia pur
ritenendo necessaria una legge ad hoc per evitare eventuali controversie - essa
però non può essere intesa e strutturata in modo da ritenere limitata la
volontà della persona. Una legge non deve precludere cioè la possibilità di
accertare che la persona manifesti la sua volontà in forme diverse. E questa è
un'altra indicazione di cui il senato, che sta discutendo la legge, deve tener
conto.
La sentenza fa anche chiarezza su
cosa è l'eutanasia quando afferma che «il rifiuto delle terapie, anche quando
conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia».
Questo è un altro passaggio molto significativo: il rifiuto di cure non è
eutanasia, ma legittimo diritto di autodeterminazione riconosciuto dalla
Costituzione e fondato sul principio del consenso informato. Che, vorrei
ricordare, nasce con la Carta di Norimberga del '46 durante il processo ai
medici nazisti. Quindi il consenso informato non è affatto il risultato di
un'attitudine permissiva, ma viene invece dall'affermazione della libertà della
persona come unico presidio della sua dignità e del rifiuto di tutto ciò che
con essa è ritenuto incompatibile.
La responsabilità del medico, per la
Cassazione, cessa davanti alla volontà espressa dal paziente...
Prima dell'introduzione del consenso informato il paziente era puro oggetto
della volontà del medico. Nel momento il cui si introduce quel principio nasce
un nuovo soggetto morale, il paziente, che ritorna al centro della relazione col
medico.
Un tutore nominato dal giudice e non
scelto dalla persona può avere titolo per intervenire in scelte così intime e
private? In generale, è giusto che lo stato si addentri in una sfera così
privata della persona?
Lo so, questo è un problema, è il punto che mi aveva convinto ad accettare
l'idea del fiduciario indicato dallo stesso interessato. Il curatore speciale ha
senso quando la persona è sola oppure ci siano dei dubbi che i familiari
possano intervenire per tutelare i propri interessi anziché quelli della
persona che in quel momento si trova in stato vegetativo permanente. Ma questa
sentenza va oltre perché non ha indicato chi deve decidere in un caso come
quello di Englaro ma indica le condizioni che si devono verificare affinché si
possa decidere di interrompere il trattamento.