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«Al centro la persona e la sua idea di dignità»

Eleonora Martini 

il manifesto 17 ottobre 2007

Intervista all'ex garante della privacy Stefano Rodotà: «Bene i giudici della Cassazione, sentenza importante»

I giudici aprono al riconoscimento del testamento biologico senza però escludere altre forme per accertare la volontà del paziente

 

«Una sentenza di grande rilievo di cui il legislatore non potrà non tenere conto». L'ex garante della privacy Stefano Rodotà vuole leggere «con grande attenzione ogni parola delle 60 pagine» scritte dalla corte di Cassazione. Intanto però considera alcuni punti molto importanti, anche oltre la pur emblematica vicenda di Eluana Englaro sul cui caso i «giudici hanno ritenuto non conforme ai principi di diritto il ragionamento fatto dalla Corte d'Appello di Milano». La Suprema Corte «rimette al centro la volontà del paziente anche quando non è espressa in modo testamentario ma viene ricostruita attraverso la sua personalità, il suo stile di vita, la sua personale idea di dignità». E i giudici hanno anche detto in modo «limpido» che l'alimentazione e l'idratazione artificiali con sondino nasograstrico sono da considerarsi «indubbiamente» trattamenti sanitari. Al punto che la Cassazione riconosce la possibilità di autorizzare la rimozione anche con l'ausilio della sedazione.

Ecco, questi sono punti sui quali si dibatte da mesi e che hanno di fatto bloccato in senato l'iter della legge sul testamento biologico. La Chiesa insiste molto sul fatto che il sondino vada invece considerato un semplice sostegno vitale, quindi non può essere rifiutabile.
È una posizione non sostenibile e smentita dalla comunità scientifica internazionale e anche da una commissione ministeriale nominata da Veronesi quando era ministro. Ora la Cassazione aggiunge correttamente che in sé l'uso del sondino nasogastrico non implica accanimento terapeutico, perché non è detto che ciò sia vero sempre.

Infatti i giudici riconoscono la centralità della personalità del paziente, del suo stile di vita, dei suoi convincimenti personali, in sostanza della sua personale idea di dignità. Questa è una novità?
È una novità che però non fa altro che recepire correttamente l'indicazione costituzionale dell'articolo 32 che è come diceva Calamandrei una norma presbite, con la capacità cioè di guardare lontano. Quell'articolo stabilisce che in nessun caso la legge può imporre trattamenti che siano in contrasto con il rispetto della persona umana. Neppure all'unanimità il legislatore potrebbe prevalere sulla volontà del paziente. Qualcosa che si riassume nell'autonomia della persona e nel rispetto della sua dignità.

Allora quali scenari apre la sentenza?
Apre al riconoscimento pieno del testamento biologico. Perché la Cassazione ci dice che già oggi, anche senza un atto formalizzato come le dichiarazioni anticipate di fine vita, è sempre possibile ricostruire attraverso gli stili di vita e la personalità del paziente che si trova in uno stato vegetativo permanente, la sua volontà di non accettare questo tipo di trattamento. A maggior ragione quindi deve essere accettata una linea legislativa che leghi questa scelta a un atto testamentario volontario.

La corte insomma va oltre, riconoscendo la volontà pregressa del paziente anche quando non è espressa in modo esplicito.
Sì, e la legge sul testamento biologico rispetto a questo corretto ragionamento potrebbe assumere un valore restrittivo e ammettere che si possa interrompere il trattamento soltanto se l'interessato ha esplicitamente manifestato questa volontà in un documento. Insomma questa lettura della Cassazione dà ragione a quanti come me hanno sempre pensato che - sia pur ritenendo necessaria una legge ad hoc per evitare eventuali controversie - essa però non può essere intesa e strutturata in modo da ritenere limitata la volontà della persona. Una legge non deve precludere cioè la possibilità di accertare che la persona manifesti la sua volontà in forme diverse. E questa è un'altra indicazione di cui il senato, che sta discutendo la legge, deve tener conto.

La sentenza fa anche chiarezza su cosa è l'eutanasia quando afferma che «il rifiuto delle terapie, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia».
Questo è un altro passaggio molto significativo: il rifiuto di cure non è eutanasia, ma legittimo diritto di autodeterminazione riconosciuto dalla Costituzione e fondato sul principio del consenso informato. Che, vorrei ricordare, nasce con la Carta di Norimberga del '46 durante il processo ai medici nazisti. Quindi il consenso informato non è affatto il risultato di un'attitudine permissiva, ma viene invece dall'affermazione della libertà della persona come unico presidio della sua dignità e del rifiuto di tutto ciò che con essa è ritenuto incompatibile.

La responsabilità del medico, per la Cassazione, cessa davanti alla volontà espressa dal paziente...
Prima dell'introduzione del consenso informato il paziente era puro oggetto della volontà del medico. Nel momento il cui si introduce quel principio nasce un nuovo soggetto morale, il paziente, che ritorna al centro della relazione col medico.

Un tutore nominato dal giudice e non scelto dalla persona può avere titolo per intervenire in scelte così intime e private? In generale, è giusto che lo stato si addentri in una sfera così privata della persona?
Lo so, questo è un problema, è il punto che mi aveva convinto ad accettare l'idea del fiduciario indicato dallo stesso interessato. Il curatore speciale ha senso quando la persona è sola oppure ci siano dei dubbi che i familiari possano intervenire per tutelare i propri interessi anziché quelli della persona che in quel momento si trova in stato vegetativo permanente. Ma questa sentenza va oltre perché non ha indicato chi deve decidere in un caso come quello di Englaro ma indica le condizioni che si devono verificare affinché si possa decidere di interrompere il trattamento.