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Il decreto sicurezza bis e il razzismo di Stato

 

volerelaluna.it/ -

 

Il decreto sicurezza bis è legge (salvo rinvio alle Camere – del tutto improbabile, per usare un eufemismo – da parte del Presidente della Repubblica). Esso completa la manovra iniziata con il decreto legge n. 113/2018 (convertito nella legge n. 132/2018) a cui aggiunge un’ulteriore stretta in punto salvataggio in mare di migranti e manifestazioni di carattere politico-sociale.

Il primo decreto ha, tra l’altro, abolito il permesso di soggiorno dei migranti per motivi umanitari, ristretto le possibilità di asilo, raddoppiato il periodo di possibile trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, previsto la revocabilità – in presenza di gravi reati – della cittadinanza acquisita dallo straniero, fatto terra bruciata intorno ai migranti smantellando il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e prevedendo norme vessatorie nei confronti delle (sole) delle cooperative sociali operanti nel settore. Ha, inoltre ripristinato in toto il reato di blocco ferroviario e stradale parzialmente depenalizzato nel 1999; aumentato in modo abnorme le pene per il reato di invasione o occupazione di terreni o edifici (con possibilità, nell’ipotesi aggravata, di procedere a intercettazione di conversazioni o comunicazioni); introdotto il reato di “esercizio molesto dell’accattonaggio” (con la pena congiunta dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda); previsto che l’esercizio abusivo dell’attività di “parcheggiatore o guardamacchine” si trasforma da illecito amministrativo in contravvenzione punita con la pena congiunta dell’arresto (da sei mesi a un anno) e dell’ammenda nel caso in cui «nell’attività [siano] impiegati minori, o se il soggetto [sia] già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo»; ampliato l’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane (cosiddetto Daspo urbano), esteso ai presidi sanitari, alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e ai locali pubblici e pubblici esercizi che vengono così ad aggiungersi a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scuole, università, musei, aree archeologiche o comunque interessate da consistenti flussi turistici o destinate al verde pubblico. Il nuovo decreto ha completato l’opera. Sul piano del contrasto dell’immigrazione ha previsto la possibilità, per il ministro dell’interno, di «limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per ragioni di ordine o sicurezza, cioè nel caso di ritenuta violazione del Testo unico sull’immigrazione e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; ha previsto, nel caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa, per il comandante della nave, da 150mila a un milione di euro e il sequestro della nave; ha introdotto l’arresto obbligatorio in flagranza per resistenza o violenza contro nave da guerra; ha attribuito alle procure distrettuali la competenza per i principali reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quanto, poi, al tema dell’ordine pubblico, le novità normative riguardano un consistente aumento delle pene previste per i reati di cui alla legge Reale del 1975 e per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico, danneggiamento (e simili) se «commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» e l’inapplicabilità, per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, della causa di non punibilità della tenuità del fatto.

L’esito di questa complessiva manovra legislativa è una consistente stretta autoritaria che si estende dal settore dell’immigrazione a quello del dissenso e dell’opposizione sociale. Con alcune ulteriori conseguenze che conviene evidenziare.

Primo. Quel che sta avvenendo sul versante dell’immigrazione non è solo un intervento teso a regolamentare in modo più restrittivo i flussi di ingresso verso il nostro Paese (già quantitativamente ridotti e, soprattutto, toccati in misura insignificante dalla, pur spettacolare, azione del Governo). Le leggi, in particolare quelle penali e quelle che prevedono obblighi o divieti, hanno una rilevante funzione simbolica. Definendo i reati e gli illeciti dicono che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è socialmente accettabile e che cosa, al contrario, deve essere oggetto di riprovazione. In questo modo esse contribuiscono potentemente alla costruzione del pensiero dominante. Ebbene, la trattazione congiunta di immigrazione e sicurezza (non necessitata da ragioni tecniche o pratiche) ha l’evidente obiettivo di indurre (o consolidare) la convinzione che i responsabili dell’insicurezza diffusa sono i migranti e di contribuire alla realizzazione, insieme, di un nazionalismo autoritario e di un vero e proprio razzismo di Stato. Quel che interessa, a ben guardare, non è la diminuzione dei migranti (il cui numero resta stabile nel Paese) ma la loro inferiorizzazione sia in termini di status che di percezione diffusa. Al duplice fine di consentirne lo sfruttamento lavorativo e sociale e di indirizzare nei loro confronti la rabbia sociale per la crisi in atto, distogliendola dai veri responsabili. Siamo in piena costruzione del “capro espiatorio”, secondo un copione che ha avuto nella storia (anche in quella del Novecento) manifestazioni tragiche.

Secondo. Le disposizioni in tema di immigrazione si accompagnano, non casualmente, a quelle in tema di ordine pubblico, rivelatrici di un incremento massiccio dell’uso della penalità e della contenzione come strumenti di governo della società. Non altrimenti può essere letta la pioggia di aumenti di pena abnormi (si pensi alle pene minime di sei mesi di arresto per l’esercizio reiterato dell’attività di posteggiatore abusivo e di un anno di reclusione per le ipotesi base di occupazione di edifici e di blocco stradale), di ripristino di reati depenalizzati pochi anni prima, di espansione e di nuove ipotesi di detenzione amministrativa (dopo la contrazione imposta, nel 2014, dalla necessità di coerenza con la normativa europea). Il tutto in un contesto nel quale il carcere torna a superare il tetto, altamente simbolico, delle 60.000 presenze quotidiane (60.254 il 30 luglio scorso). L’incremento della penalità ripercorre strade già seguite in passato e poi abbandonate, quantomeno, per la loro inutilità: a dimostrazione del carattere fortemente ideologico dell’operazione in atto e della sua finalizzazione a riscrivere il rapporto tra diritti e autorità più che a dare risposta a esigenze reali. Non solo. Tale incremento non è generalizzato ma mirato ad alcune classi o ceti sociali: i migranti, ovviamente, e, poi, i poveri (a cui sono dirette le nuove norme in tema di accattonaggio, di esercizio abusivo dell’attività di posteggiatore, di occupazione di stabili ad uso abitativo e di Daspo urbani) e le parti deboli del conflitto sociale, destinatarie delle norme incriminatrici del blocco stradale (coessenziale a qualunque manifestazione di piazza) e dell’occupazione di edifici (costituente una delle condotte tipiche delle aree sociali antagoniste) nonché degli aggravamenti di pena per fatti commessi nel corso di manifestazioni, per i quali – come si è detto – è esclusa addirittura, in violazione del principio di uguaglianza, la non punibilità in caso di tenuità del fatto (evidente captatio benevolentiae nei confronti della polizia, necessaria per una piena realizzazione del disegno).   

Terzo. Sul piano politico l’approvazione del decreto sicurezza bis (e di quello che l’ha preceduto) ha un significato univoco. Essa è il frutto dell’azione congiunta ed egualmente responsabile di entrambi i partner dell’attuale maggioranza parlamentare. Non ingannino gli apparenti distinguo del Movimento 5Stelle (che hanno prodotto, nell’ultima votazione, il topolino della mancata partecipazione di cinque senatori su 110: sic!). Di fronte a princìpi e valori come quelli implicati da questa manovra normativa non ci sono ragioni tattiche che tengano. O si sta da una parte o si sta dall’altra.